CONDIZIONI GENERALI CONTRATTO DI CONSULENZA O PRESTAZIONE D’OPERA


RESPONSABILITA’:
L’incarico conferito è teso a creare tra le Parti un rapporto di lavoro autonomo non comportando alcun vincolo di dipendenza e di subordinazione nei confronti di WISCO. E’ altresì impegno del CONSULENTE svolgere i servizi di cui sopra secondo criteri di professionalità, assicurando la massima cura nella prestazione dei medesimi, nonché mantenendo l’assoluta riservatezza su quanto attiene all’oggetto dell’incarico conferito e su dati e informazioni riguardanti la nostra Società, dei quali venisse a conoscenza nell’esecuzione delle prestazioni di cui all’incarico conferito.
Resta inteso che l’incarico non conferisce la rappresentanza della nostra Società, né alcun altro potere di effettuare operazioni e di stipulare accordi in nome e per conto della stessa.
Nell’esecuzione dell’incarico il CONSULENTE si impegna a rispettare le normative vigenti ed i comuni principi di etica e di deontologia professionale così da impedire il verificarsi di qualsivoglia azione nei rapporti con terzi ed in particolare con la Pubblica Amministrazione, finalizzata ad influenzare illegittimamente atti o decisioni a favore della società.


PROGRAMMA CRONOLOGICO
Le prestazioni, di cui all’incarico conferito, dovranno essere svolte nel rispetto del programma di realizzazione temporale concordate con WISCO. Le attività commissionate dovranno essere eseguite nei termini pattuiti, fatti salvi gli impedimenti dovuti a cause di forza maggiore.
Il CONSULENTE si obbliga ad informare tempestivamente per iscritto WISCO dell’insorgenza e della cessazione delle circostanze di forza maggiore, ai sensi degli artt. 1256 e s.s. c.c., che non consentano l’adempimento per impossibilità
sopravvenuta di obbligazioni dedotte in contratto e si obbliga altresì a prendere tutti i provvedimenti atti a limitarne gli effetti.
La circostanza di forza maggiore dovrà in ogni caso essere provata dal CONSULENTE a richiesta WISCO.
Nel caso in cui i dati forniti da WISCO fossero insufficienti o incompleti, il CONSULENTE sarà tenuto a richiedere in tempo utile i dati mancanti che potessero fare difetto, in modo che in nessun caso WISCO abbia a trovarsi di fronte ad una situazione di fatto risultante da una mancanza di tempestive informazioni.
In ogni caso nessuno dei predetti dati dovrà essere assunto senza l’approvazione scritta di WISCO.
Tutti i dati messi a disposizione, se utilizzati, dovranno essere fatti propri dal CONSULENTE.


COMPENSI
I compensi pattuiti sono fissi ed indipendenti da qualsiasi eventualità.
Non è ammessa pertanto alcuna revisione per eventuali aumenti determinati da circostanze verificatesi dalla data dell’offerta fino al termine dell’incarico.


CLAUSOLE PARTICOLARI

Assenza di conflitti di interesse
Il CONSULENTE, consapevole che una dichiarazione mendace possa determinare per WISCO il diritto alla risoluzione del contratto e la richiesta di risarcimento danni, dichiara di non aver svolto attività in conflitto di interessi con il contratto. In particolare, dichiara di non aver rivestito negli ultimi 24 mesi il ruolo di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio per attività che hanno coinvolto, anche indirettamente, la nostra Società. Analogamente, per quanto di propria conoscenza, tali ruoli non sono stati svolti dai propri familiari (coniuge non separato, parente/affine in linea retta di 1°). 

Responsabilità del CONSULENTE
Il CONSULENTE è responsabile a tutti gli effetti dell’esatto adempimento delle condizioni di contratto.

Obblighi del CONSULENTE
Il CONSULENTE si obbliga altresì a adempiere esattamente alle proprie obbligazioni dedotte nell’incarico conferito, ai sensi degli artt. 1218 e 1453 C.C., e perciò ad eseguire il contratto in buona fede (art. 1375 C.C.) con la diligenza
richiesta dalla natura delle prestazioni, alla cui esecuzione si è obbligato (art. 1176 C.C.), osservati i criteri di correttezza di cui all’art. 1175 C.C..
Nell’ipotesi l’esecuzione dell’incarico commissionato non proceda secondo le condizioni stabilite, WISCO fisserà al CONSULENTE un termine, congruo in relazione all’oggetto delle obbligazioni, perché questi si conformi alle predette
condizioni.
Trascorso inutilmente detto termine WISCO potrà risolvere l’incarico, salvo il risarcimento d’eventuali danni subiti.

Divieto di Cessione di contratto e di Credito
In relazione all’incarico conferito, il CONSULENTE non potrà operare né cessione di contratto, né cessione di credito (o mandato all’incasso o di delegazione sotto qualsiasi forma).

Obbligo di riservatezza
Il CONSULENTE si impegna, anche con riferimento ai collaboratori ed al personale, a mantenere riservati i dati e le informazioni di cui verranno a conoscenza ai soli fini dell’espletamento dell’incarico.
Tutti gli elementi che WISCO metterà a disposizione del CONSULENTE per lo svolgimento dell’incarico, nonché i documenti, le informazioni, le conoscenze, dal CONSULENTE comunque raccolti, elaborati e sviluppati nell’ambito
dell’incarico stesso, oltre a poter essere utilizzati esclusivamente ai fini dell’incarico conferito, hanno carattere riservato e non potranno quindi essere divulgati se non in seguito ad esplicita autorizzazione scritta da parte di WISCO, salvo il caso in cui il CONSULENTE debba ottemperare ad obblighi di legge o a richieste di pubbliche autorità alle quali non si possa opporre un legittimo rifiuto. Sono escluse dagli obblighi di riservatezza le informazioni divulgate da WISCO stessa ovvero che risultino da documenti ufficiali. La clausola di riservatezza di cui sopra conserva la sua efficacia anche dopo la conclusione dell’incarico.
Il corrispettivo per l’adempimento di questa obbligazione si deve ritenere compreso nel compenso pattuito per l’esecuzione dell’incarico.

Informativa dati personali
Ai sensi dell’Art.13 del Regolamento Europeo 679/2016 in materia di trattamento dei dati personali, le Parti si danno reciprocamente atto, in qualità di Titolari del trattamento, che i rispettivi dati personali saranno trattati dagli Incaricati e dai Responsabili del trattamento al fine esclusivo di adempiere alle obbligazioni contrattuali e in ogni caso rispettando quanto previsto dal Regolamento Europeo.
Il trattamento dei dati raccolti nel corso della durata del contratto, necessari per lo svolgimento del contratto, potrà avvenire con strumenti manuali, informatici e telematici, con modalità tali da garantire la sicurezza e riservatezza dei dati
nel pieno rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti.
I dati non sono soggetti a diffusione potranno essere comunicati esclusivamente a quei soggetti cui tale comunicazione debba essere effettuata in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria, nonché a quei soggetti ai quali la comunicazione debba essere effettuata per dare esecuzione al rapporto contrattuale.
Ogni ulteriore comunicazione di dati a terzi, non in virtù dell’adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria, nonché a quei soggetti ai quali la comunicazione debba essere effettuata per
dare esecuzione al rapporto contrattuale, sarà effettuata solo ed esclusivamente previo consenso scritto.
Al fine di impedire l’accesso non autorizzato da parte di terzi, si adotteranno tutte le misure di sicurezza idonee a prevenire ogni possibile violazione di dati personali.
Ai predetti fini, con la sottoscrizione del contratto, le parti esprimono vicendevolmente il proprio consenso al trattamento dei dati secondo quanto previsto dal Regolamento Europeo 2016/679.

CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
Si conviene espressamente che WISCO, in seguito all’accettazione della lettera d’incarico da parte del CONSULENTE, avrà diritto di risolvere in modo immediato il contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni, nel caso in cui risultassero inadempimenti in ordine alle seguenti obbligazioni:
   – conflitto di interessi;
   – garanzia di esecuzione dell’incarico nel rispetto dei termini stabiliti, con diligenza e a regola d’arte;
   – obbligo di riservatezza;
   – tracciabilità dei flussi finanziari.
Il contratto, in conformità all’art. 1456 c.c., s’intenderà risolto di diritto al ricevimento di lettera raccomandata a/r contenente la dichiarazione WISCO di avvalersi della clausola risolutiva.

INFORMATIVA CODICE ETICO
Con la sottoscrizione del contratto, si dichiara di essere a conoscenza della politica aziendale adottata da WISCO S.p.A. la quale ha aderito al modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001, ai principi etici e alle norme di condotta enunciati nel Codice Etico, pubblicato sul sito internet aziendale (www.wisco.it) e, in caso di disattesa e violazione delle stesse, alla conseguente applicazione delle sanzioni previste dal Sistema Disciplinare.
Ci si impegna, pertanto, a tenere un comportamento in linea con il suddetto Codice Etico e con le norme di condotta in esso enunciate e a mantenere una condotta tale da non esporre WISCO S.p.A. al rischio dell’applicazione delle sanzioni previste dal suddetto Decreto Legislativo e dalle norme da esso richiamate anche in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
L’inosservanza di tale impegno costituirà grave inadempimento contrattuale e legittimerà WISCO S.p.A. a risolvere il contratto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 c.c., fermo restando il risarcimento dei danni.

FORO COMPETENTE – LEGGE APPLICABILE
Qualora sorgessero controversie in ordine all’interpretazione o all’esecuzione del contratto, sarà esclusivamente competente il Foro di Milano, e la legge applicabile sarà quella italiana.

PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO
L’incarico si riterrà perfezionato alla data in cui perverranno, presso la sede di WISCO in via Giulini, 5 – 20900 MONZA (MB), tutti i documenti richiesti nella Lettera di Conferma d’Ordine.
Qualora non si provveda a consegnare i predetti documenti, WISCO S.p.A. si riserva di revocare l’aggiudicazione.
Laddove le dichiarazioni sottoscritte dal CONSULENTE sotto la propria responsabilità e consegnate a WISCO S.p.A. si rivelassero, in tutto o in parte, inesatte e/o mendaci, il contratto si intenderà automaticamente risolto di diritto per inadempimento del CONSULENTE, ai sensi dell’art. 1456, c.c.