CONDIZIONI GENERALI CONTRATTO DI APPALTO SERVIZI E FORNITURE

RESPONSABILITA’ DELL’APPALTATORE:

L’Appaltatore dovrà eseguire ogni intervento con personale specializzato di provata capacità che, qualitativamente e
numericamente, consenta all’Appaltatore di rispettare le prescrizioni vigenti in materia di sicurezza e igiene del lavoro e
gli impegni che si è assunto con l’accettazione dell’incarico.
Il personale incaricato dell’esecuzione dei lavori dovrà essere in possesso di adeguata informazione, formazione ed
addestramento per la specifica mansione a cui è destinato. Nel caso di lavori elettrici o di lavori su impianti, il personale
dovrà risultare classificato almeno come Persona Esperta (PES) secondo la normativa tecnica vigente.
Sono a carico dell’Appaltatore tutti gli attrezzi e attrezzature (es. scale, trabattelli, ponteggi, saldatrici, smerigliatrici,
etc.), gli strumenti e i mezzi necessari alla realizzazione e al compimento dei lavori affidati, inclusi, laddove previsti nella
Lettera di Conferma d’Ordine, i noli sia a caldo che a freddo di macchinari specifici, quali ad esempio gli elevatori,
piattaforme aeree, mezzi di movimentazione, etc.:).
Prima dell’effettuazione dell’incarico, l’Appaltatore è tenuto a presentare presso la WISCO la documentazione
comprovante il possesso delle necessarie autorizzazioni/abilitazioni all’espletamento dei servizi richiesti a norma di legge.
Tale documentazione dovrà essere prodotta in formato elettronico e dovrà essere inerente sia i lavori e i servizi nonché
l’abilitazione per il personale incaricato dell’effettuazione dei lavori in caso di esposizione a rischi specifici. Ove
l’Appaltatore non adempia alla trasmissione anche di uno solo dei documenti succitati, WISCO si riserva di sospendere il
servizio e/o provvedere alla prosecuzione dello stesso in danno dell’Impresa.
Resta escluso l’accesso del Vostro personale incaricato dell’effettuazione dei lavori in spazi o ambienti sospetti di
inquinamento o confinati, salvo provata dimostrazione del possesso, da parte Vostra e del Vostro personale, sia dei
requisiti di idoneità che del possesso e disponibilità dei necessari dispositivi di protezione/prevenzione stabiliti per legge
in materia (DPR 177/11).
L’Appaltatore è responsabile a tutti gli effetti dell’esatto adempimento delle condizioni di contratto e della perfetta
esecuzione dei servizi/lavori commissionati.
L’Appaltatore è in ogni caso tenuto a rifondere i danni (anche per sanzioni o altro) risentiti da WISCO o da Terzi in
dipendenza dell’esecuzione del Servizio, manlevando comunque WISCO da ogni molestia e danno.
L’Appaltatore è parimenti tenuto a rispondere dell’attività e del comportamento di tutti i propri dipendenti e di eventuali
consulenti da lui utilizzati.
L’Appaltatore s’impegna a stipulare un’idonea assicurazione con primaria Compagnia per la Responsabilità Civile verso
Terzi.
L’Appaltatore dichiara di disporre di capitali, mezzi, attrezzature e personale, necessari e sufficienti a garantire la
buon’esecuzione del Servizio nei termini pattuiti, con gestione a proprio rischio ed autonoma organizzazione.
L’Appaltatore si obbliga altresì a adempiere esattamente alle proprie obbligazioni dedotte nell’incarico e perciò ad
eseguire il contratto in buona fede (art. 1375 C.C.) con la diligenza richiesta dalla natura delle prestazioni, alla cui
esecuzione si è obbligato, osservati i criteri di correttezza di cui all’art. 1175 C.C..
Nell’ipotesi in cui i lavori non procedano secondo le condizioni stabilite, WISCO fisserà all’Appaltatore un termine,
congruo in relazione all’oggetto delle obbligazioni, perché questi si conformi alle predette condizioni.
Trascorso inutilmente il detto termine WISCO potrà risolvere il contratto, salvo il risarcimento degli eventuali danni subiti.


ACCESSO ALLE AREE DI LAVORO E SOPRALLUOGO:
L’Appaltatore dichiara di ben conoscere le aree dove viene svolta l’attività, di aver preso conoscenza di tutti i rischi esistenti e di aver valutato tutte le condizioni rilevanti agli effetti della sicurezza e di ritenere i luoghi stessi e le situazioni di fatto idonee allo svolgimento dei servizi/lavori previsti in appalto.


VARIAZIONI ANAGRAFICHE
Qualora nel corso di validità del contratto dovessero verificarsi cambiamenti, di qualsiasi genere, dei Vostri dati anagrafici (quali ad esempio: partita IVA, indirizzo, denominazione aziendale, ecc.) o variazioni del Vostro assetto societario, dovrete darcene tempestiva comunicazione sulla base della quale, previo espletamento dei necessari adempimenti, sarà da noi emessa la relativa variante contrattuale nei casi in cui è prevista, in mancanza della quale verranno sospesi i pagamenti delle fatture non rispondenti ai dati del contratto.


PERSONALE DIPENDENTE DELL’APPALTATORE E TUTELA DEGLI ASPETTI ETICI
La violazione da parte dell’Appaltatore delle clausole facenti parte del presente articolo, comporterà la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell’art. 1456 del C.C., fatto salvo ogni diritto di WISCO al risarcimento del danno.
WISCO si riserva comunque la facoltà di compiere verifiche ispettive presso le unità produttive interessate dal contratto al fine di verificare il rispetto delle clausole sotto riportate.
L’Appaltatore si assume l’obbligo di corrispondere al proprio personale condizioni normative e retributive non inferiori a quelle previste dal Contratto Collettivo Nazionale di lavoro applicabile ex art. 2070 C.C., nonché dagli accordi integrativi del medesimo CCNL.
L’Appaltatore dovrà fornire ai propri dipendenti idonei indumenti di lavoro uguali per tutto il personale impiegato e rispettosi anche delle norme in materia di sicurezza.
Prima dell’inizio dei lavori, e comunque prima dell’arrivo del proprio personale sul luogo di lavoro, l’Appaltatore è tenuto a fornire alla WISCO la lista nominativa del personale corredata della qualifica, numero di matricola e posizioni assicurative di legge.
Inoltre, l’Appaltatore dovrà provvedere:

  • a garantire il rispetto, anche del proprio personale dipendente, di tutte le disposizioni impartite dalla WISCO per il controllo degli accessi alle proprie strutture, per la presenza del personale stesso e di tutti i regolamenti vigenti negli impianti. A tale scopo l’Appaltatore dovrà munire il suddetto personale di tesserino di riconoscimento completo dei dati identificativi e del corrispondente numero di matricola. Non sarà consentito l’accesso al personale sprovvisto di detto tesserino;
  • al pieno rispetto delle norme e leggi vigenti in materia di lavoro e prevenzione infortuni e tutela ambientale;
  • alle assicurazioni di legge per il proprio personale dipendente;
  • a dimostrare a WISCO, ogni qualvolta lo richieda, di aver adempiuto alle disposizioni legislative in materia di gestione del personale (esibendo e trasmettendo copia dei libri matricola, copia della lettera-denuncia agli Enti previdenziali – inclusa la cassa Edile se prevista – assicurativi ed antinfortunistici, copia dei versamenti effettuati, etc).

WISCO si riserva il diritto insindacabile di chiedere la sostituzione di qualsiasi membro del personale dell’Appaltatore addetto alle attività di cui al contratto, con personale di pari validità e qualifica senza obbligo di giustificazione e
l’Appaltatore esplicitamente accetta questa condizione.

DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITA’ CONTRIBUTIVA (DURC)
Ai sensi dell’art. 2 della Legge 266/2002 e successive modificazioni, in tutti i casi in cui è richiesta la dimostrazione della regolarità contributiva, da intendersi come correttezza nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi nei confronti di Inps, Inail e Cassa Edile, l’Appaltatore dovrà attestarla mediante la presentazione del DURC in originale, richiesto per appalti pubblici, con allegata scheda ”Attribuzione del Codice Identificativo Pratica”.
Stante il contenuto e la natura del documento in questione, non è ammesso comprovare la regolarità tramite dichiarazioni sostitutive di cui all’art. 46 del D.P.R. 445/2000.
L’onere e la responsabilità della richiesta del DURC spettano all’Appaltatore.

OBBLIGHI ED ONERI
Sono a carico dell’Appaltatore:

  • Assicurazione copertura di rischi RC all risk verso terzi con limite di risarcimento previsto nella lettera di Conferma d’Ordine e durata trimestrale, con l’obbligo di rinnovo/proroga per tutto il periodo di validità
    contrattuale.
  • eventuali assicurazioni particolari per il personale.
  • osservare le norme delle leggi, dei decreti, dei regolamenti e dei contratti collettivi vigenti concernenti il collocamento nonché la tutela, protezione, assicurazione ed assistenza dei lavoratori;
  • provvedere agli adempimenti di legge in materia di prevenzione infortuni, attuando le relative misure di sicurezza. Tutte le responsabilità civili e penali per eventuali danni causati anche a terzi in conseguenza e durante l’esecuzione del Servizio affidato saranno comunque esclusivamente a carico dell’Appaltatore che dovrà contrarre le necessarie assicurazioni delle quali darà dimostrazione a WISCO;
  • rispettare ed applicare integralmente tutte le norme e gli adempimenti contenuti nel contratto collettivo nazionale di lavoro di competenza e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i suddetti lavori;
  • curare che nell’esecuzione dei lavori vengano adottati i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e la incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori, nonché per evitare danni a beni pubblici e
    privati;
  • provvedere alla formazione del cantiere nel rispetto delle norme di legge, installando idonea segnaletica e predisponendo adeguate misure di protezione, sostenendo ogni relativo onere;
  • provvedere allo scarico, al trasporto, al deposito e alla custodia nell’ambito del cantiere di tutti i materiali eventualmente approvvigionati;
  • provvedere allo sgombero, a lavori ultimati, delle attrezzature, dei  materiali residuati e di quant’altro non utilizzato nelle opere dell’impresa;
  • provvedere a tutti gli adempimenti, nei confronti delle Autorità Amministrative, Enti ed Associazioni aventi il compito di esercitare controlli di qualsiasi genere e di rilasciare licenze di esercizio;
  • fornire la documentazione occorrente per l’ottenimento dei certificati previsti dalla normativa vigente, laddove previsto;
  • consentire la visione, ogni volta che ne venga fatta richiesta, dei libri paga e dei documenti assicurativi attestanti le corresponsioni delle paghe e delle indennità varie agli operai ed alle maestranze ed al pagamento
    dei contributi comunque connessi alla retribuzione, nonché di effettuare ogni relativo accertamento presso i competenti uffici;
  • salvaguardare l’integrità dell’ambiente, rispettando le norme attualmente vigenti in materia ed adottando tutte le precauzioni possibili per evitare danni di ogni genere, nonché segnalando tempestivamente ogni fatto, di
    qualsiasi natura che, nel corso dei lavori, possa evidenziare rischi di inquinamento o materiali contaminati;

L’Appaltatore, oltre agli oneri generali e a quelli indicati nel presente articolo, avrà la completa responsabilità civile e penale per danni a persone o cose, anche di WISCO o di terzi.

SICUREZZA
L’Appaltatore dovrà attenersi, scrupolosamente e rigorosamente, a quanto in proposito prescritto dalle vigenti norme in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene e sicurezza degli ambienti di lavoro, in particolare in via esemplificativa e non esaustiva:

  • dal D.P.R. del 07.01.1956 n. 164;
  • dal D.P.R. del 27.04.1955 n. 547;
  • dal D.Lgs. del 15.08.1991 n. 277;
  • dal D.Lgs. del 25.07.2006 n. 257;
  • dal D.Lgs. del 14.06.2006 n. 195;
  • dal D.Lgs. del 19.08.2005 n. 187;
  • dalla Legge del 03/08/2007 n. 123;
  • dal D.Lgs. del 09.04.08 n. 81 e ss.mm.ii..
  • dalle Norme eventualmente emesse nel corso dell’esecuzione del contratto.

Si precisa inoltre che, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n. 81/08, WISCO ha fornito all’Appaltatore dettagliate informazioni, anche in modo documentale, sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui lo stesso è destinato ad operare e su eventuali piani di emergenza aziendali; coopererà inoltre con l’Appaltatore all’individuazione delle misure di prevenzione e protezione dai summenzionati rischi specifici esistenti nell’ambiente.
Tali misure verranno riportate nel documento di valutazione dei rischi predisposto dall’Appaltatore prima dell’inizio dei lavori, di cui all’art. 17 del D.Lgs. 81/08 e successive modificazioni; tale documento deve rimanere a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri.
La conoscenza da parte di WISCO di detto documento non esclude alcuno degli oneri ed obblighi dell’Appaltatore e non ne diminuisce in alcun modo la responsabilità. L’Appaltatore dovrà comunicare a WISCO, prima dell’inizio dei lavori, il nominativo di almeno una persona designata a promuovere e eseguire attività di prevenzione antinfortunistica; eventuali variazioni dovranno essere tempestivamente comunicate.
WISCO, da parte sua, designerà un referente aziendale per la sicurezza.
E’ fatto obbligo all’Appaltatore di fornire a WISCO notizie e dati inerenti agli infortuni che eventualmente coinvolgessero i propri lavoratori e quelli delle eventuali imprese subappaltatrici nell’espletamento delle attività affidate con il contratto.
In caso di riscontrati inadempimenti o violazioni agli obblighi di legge e di contratto in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, anche da parte di eventuali subappaltatori, WISCO si riserva di procedere, a suo insindacabile giudizio, alla risoluzione di diritto del Contratto, senza che questa comporti riconoscimento alcuno, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 C.C.. In tale ambito sono compresi:

  • la mancata compilazione di tutte le parti relative alla sicurezza di competenza o di mancata sottoscrizione dei verbali di coordinamento o del “DUVRI” o la mancata predisposizione, aggiornamento e consegna al coordinatore per l’esecuzione dei lavori o la mancata applicazione dei Piani Operativi di Sicurezza, laddove previsto dalla norma in vigore;
  • l’utilizzazione, nell’esecuzione del Contratto, accertata in qualunque modo dalla WISCO, di personale non idoneo e/o non autorizzato secondo le prescrizioni di legge e/o del Contratto;
  • la violazione, accertata in qualunque modo dalla WISCO, di qualunque prescrizione a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro relativa all’uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuali, alla disciplina dei cantieri temporanei o mobili, alla segnaletica di salute e sicurezza, alla movimentazione manuale dei carichi e ad ogni altra previsione della normativa, anche speciale, applicabile in materia.

Ferma restando la facoltà di procedere alla risoluzione di diritto del Contratto, WISCO a fronte di ciascuna inadempienza in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, salvo richiesta del maggior danno, ha altresì la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di applicare una sanzione pari a € 300,00 (trecento/00) dandone comunicazione all’Appaltatore a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.
Congiuntamente o in alternativa all’applicazione della sanzione di cui sopra, WISCO, a suo insindacabile giudizio, può:

  • sospendere, per un numero di giorni rapportato alla gravità dell’inadempienza (e comunque fino alla verifica degli eventuali adeguamenti o misure correttive adottate per far fronte all’inadempienza) l’esecuzione di qualunque lavorazione oggetto del Contratto senza che da ciò derivi, per l’Appaltatore, diritto alcuno alla proroga del termine
    di ultimazione dei lavori né compenso o indennizzo di sorta, oppure;
  • richiedere all’Appaltatore di far effettuare al suo lavoratore dipendente, cui è ascrivibile il suddetto inadempimento, fino a 16 ore di specifici corsi di formazione aggiuntiva in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Qualora l’ammontare delle sanzioni applicate raggiunga il 5% dell’importo contrattuale, WISCO ha, altresì, facoltà di risolvere di diritto il Contratto ai sensi e per gli effetti dell’art.1456 cod. civ..
L’applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo avranno effetti negativi sul Rapporto di Qualificazione Fornitori.
L’Appaltatore provvederà ad informare i propri fornitori di tutti i rischi presenti e delle relative norme comportamentali.


COORDINAMENTO
L’Appaltatore dovrà provvedere alla nomina di un Responsabile Coordinatore professionalmente qualificato. Il Responsabile Coordinatore è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le Imprese impegnate nell’esecuzione
dei lavori.
In caso di più imprese appaltatrici operanti in cantiere e tra loro non collegate dal vincolo di subappalto, R.T.I. o consorzio, il coordinamento dei piani di sicurezza di ciascuna impresa verrà eseguito nell’ambito del Comitato
Interimprese, ferma restando la responsabilità delle singole imprese. Questi dovrà garantire l’espletamento delle seguenti funzioni:
   – supervisione impianti;
   – controllo della garanzia di qualità degli affluenti;
   – tenuta del registro degli impianti.


RESPONSABILITA’
Il Responsabile Coordinatore è responsabile del rispetto delle disposizioni contenute da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori. Le gravi o ripetute violazioni dei piani da parte dell’Appaltatore o del concessionario, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.


INFORMATIVA CODICE ETICO
Con la sottoscrizione del contratto, si dichiara di essere a conoscenza della politica aziendale adottata da WISCO S.p.A. la quale ha aderito al modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001, ai principi etici e alle norme di condotta enunciati nel Codice Etico, pubblicato sul sito internet aziendale (www.wisco.it) e, in caso di disattesa e violazione delle stesse, alla conseguente applicazione delle sanzioni previste dal Sistema Disciplinare.
Ci si impegna, pertanto, a tenere un comportamento in linea con il suddetto Codice Etico e con le norme di condotta in esso enunciate e a mantenere una condotta tale da non esporre WISCO S.p.A. al rischio dell’applicazione delle sanzioni previste dal suddetto Decreto Legislativo e dalle norme da esso richiamate anche in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
L’inosservanza di tale impegno costituirà grave inadempimento contrattuale e legittimerà WISCO S.p.A. a risolvere il contratto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 c.c., fermo restando il risarcimento dei danni.


ACCETTAZIONE DELL’ORDINE
Il FORNITORE dovrà sollecitamente restituire a WISCO la Lettera di Conferma d’Ordine e, laddove previsti, dei documenti alla stessa allegati, timbrati e firmati per accettazione, in tutte le pagine, senza eccezione alcuna.
Con le suddette firme per accettazione il FORNITORE dichiara:
   – di essere a completa conoscenza degli obblighi contrattuali derivatigli dall’accettazione dell’ORDINE;
   – di essere a completa conoscenza e di accettare senza riserve il contenuto degli allegati indicati alla Clausola “DOCUMENTI COSTITUENTI L’ORDINE”;
   – di essere nelle condizioni di poter eseguire quanto forma OGGETTO dell’ORDINE;
   – di avere fissato il prezzo totale, in base a proprie valutazioni dei costi dell’OGGETTO dell’ORDINE in relazione agli obblighi assunti.

Dichiara altresì che la Lettera di Conferma d’Ordine è l’unico documento valido. Precedenti scambi di corrispondenza, istruzioni o informazioni intervenuti tra WISCO e il FORNITORE, come pure qualsiasi altro documento anche successivo, contenente modifiche dell’ORDINE, non confermato per iscritto da WISCO, non avranno alcun valore contrattuale.

CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
Il Contratto, tuttavia cesserà e l’attività anche, prima del termine, per tutti i Lotti e Partite e per ogni singolo impianto – è quindi condizionato risolutivamente – per il caso di certificazioni antimafia positive (e cioè sfavorevoli) ovvero contenenti elementi ritenuti da WISCO motivatamente rilevanti in materia di idoneità delle imprese sotto il profilo antimafia.
In caso di fallimento dell’Appaltatore il contratto si risolverà di diritto.
In caso di inadempimento, da parte dell’Appaltatore, degli obblighi contrattuali, WISCO ha diritto di risolvere il contratto ex art. 1456 cc e provvedere alla prosecuzione del servizio in danno dell’Impresa.
Qualora sia accertato, con sentenza passata in giudicato, che l’Appaltatore abbia commesso illeciti amministrativi, legittimerà WISCO a risolvere il contratto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 c.c., fermo
restando il risarcimento dei danni eventualmente causati a WISCO quali, ad esempio, quelli derivanti dall’applicazione di sanzioni.
In caso di risoluzione, spetterà all’Appaltatore soltanto il pagamento delle attività/lavori regolarmente eseguite/i, risultanti da un verbale di constatazione dell’avanzamento delle attività, da redigersi in contraddittorio con l’Appaltatore,
salvo il risarcimento dei danni che subirà, eventualmente, WISCO da un nuovo servizio o dalla esecuzione diretta del servizio stesso.
La risoluzione del contratto opera di diritto anche nel caso di irregolarità riguardanti gli adempimenti retributivi, previdenziali, assistenziali ed assicurativi a carico dell’Appaltatore; nel caso di mancato rispetto delle disposizioni in
materia di rifiuti speciali, di violazione delle disposizioni di legge vigenti in materia di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso, di mancato rispetto dei termini di inizio e fine delle attività; in caso di violazione o mancato adempimento della normativa in materia della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e nel caso di mancata esecuzione dell’appalto nel rispetto dei termini e secondo le migliori tecniche e regola d’arte, nel caso di violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.


GARANZIA
Con riferimento alle condizioni generali di contratto, l’Appaltatore garantisce la buona qualità dei materiali, dei mezzi e delle attrezzature impiegate, nonché la buona esecuzione e la perfetta efficienza di quanto forma oggetto dell’appalto nel suo insieme ed in tutte le sue attività.
L’Appaltatore si impegna pertanto a rieseguire, a propria cura e spese, le attività che ad insindacabile giudizio di WISCO risultassero non eseguite correttamente.
L’Appaltatore garantisce la perfetta efficienza di quanto forma oggetto del servizio, almeno per un periodo di 12 mesi dalla data di ultimazione di tutte le attività eseguite.


TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
L’Appaltatore assume tutti gli obblighi di cui all’art. 3, legge 13 agosto 2010, n.136 (Tracciabilità dei flussi finanziari), così come modificata dal D.L. 12 novembre 2010, n. 187, convertito con legge 17 dicembre 2010, n. 217.
In particolare, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, i fornitori/appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti
pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche non in via esclusiva, al Contratto – fermo restando quanto previsto dal comma 5, art. 3 della suddetta legge -.
Inoltre, tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici relativi al Contratto, nonché alla gestione dei suddetti finanziamenti devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3 del suddetto art. 3, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Tali strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione finanziaria relativa al Contratto:

  • il Codice Unico di Progetto (CUP), comunicato da Trenitalia S.p.A., in tutti i casi in cui, ai sensi dell’art. 11, legge 16 gennaio 2003, n. 3, ne sia previsto il rilascio obbligatorio;
  • il Codice Identificativo Gara (CIG) attribuito dall’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, e comunicato da Trenitalia S.p.A., negli altri casi.

L’Appaltatore nonché, per suo tramite, i subcontraenti, sono tenuti a comunicare a WISCO gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui sopra entro sette giorni dall’accensione, o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative al Contratto, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.
L’Appaltatore, od il subcontraente, che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, informa WISCO e la Prefettura Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.
L’Appaltatore si obbliga altresì ad inserire nei contratti con i propri subcontraenti analoga clausola con la quale ciascuno di essi assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al suddetto art. 3, legge 13 agosto 2010, n.136.
Nel caso di violazione di uno solo degli obblighi previsti dall’art. 3, legge 13 agosto 2010, n.136 o dal presente articolo, il Contratto si intenderà risolto di diritto immediatamente, ai sensi e per gli effetti dell’art.1456 cod. civ..


RISERVATEZZA E CONFIDENZIALITA’
Tutti gli elementi che WISCO Vi metterà a disposizione per la realizzazione del contratto, nonché documenti, le informazioni, le conoscenze, da Voi comunque raccolti, elaborati e sviluppati nell’ambito dell’ordine stesso, oltre a poter
essere utilizzati esclusivamente ai fini dell’ordine, hanno carattere riservato e non potranno quindi essere divulgati se non in seguito ad esplicita autorizzazione scritta da parte di WISCO, salvo il caso in cui dobbiate ottemperare ad obblighi di legge o a richieste di pubbliche autorità alle quali non si possa opporre un legittimo rifiuto. Sono escluse dagli obblighi di riservatezza le informazioni divulgate da WISCO stessa ovvero che risultino da documenti ufficiali. La clausola di riservatezza di cui sopra conserva la sua efficacia anche dopo la conclusione dell’ordine.
Sarà Vostra cura garantire l’integrità delle informazioni e dei dati stessi, ritenendoVi responsabili anche del comportamento dei soggetti da Voi incaricati per lo svolgimento delle attività, restando inteso che potrete utilizzare le
informazioni e i dati acquisiti solo nell’ambito ed ai fini dello svolgimento delle attività di cui trattasi, nel rispetto della vigente normativa sulla protezione dei dati personali (D.Lgs. 30/6/2003 n. 196).
Oltre ad impegnarVi a mettere a punto e curare le misure di sicurezza logica e fisica che garantiscano la protezione dei dati da distruzione, manipolazione, accesso non autorizzato o copiatura, Vi obbligate a restituire a WISCO, se richiesto dalla stessa e alla data di cessazione dell’efficacia dell’ordine, tutti i dati, documenti e informazioni posseduti ai fini dell’esecuzione delle attività, o comunque a distruggerne tutte le copie e record, salvo contraria autorizzazione scritta da parte di WISCO.
I suddetti obblighi dovranno essere osservati anche successivamente alla cessazione, per qualsiasi motivo, dell’ordine e verranno meno soltanto quando, in base alle vigenti leggi, i dati e le informazioni di cui si tratta divengano di dominio pubblico.


INFORMATIVA E TUTELA DATI PERSONALI
Ai sensi dell’Art.13 del Regolamento Europeo 679/2016 in materia di trattamento dei dati personali, le Parti si danno reciprocamente atto, in qualità di Titolari del trattamento, che i rispettivi dati personali saranno trattati dagli Incaricati e dai Responsabili del trattamento al fine esclusivo di adempiere alle obbligazioni contrattuali e in ogni caso rispettando quanto previsto dal Regolamento Europeo.
Il trattamento dei dati raccolti nel corso della durata del contratto, necessari per lo svolgimento del contratto, potrà avvenire con strumenti manuali, informatici e telematici, con modalità tali da garantire la sicurezza e riservatezza dei dati
nel pieno rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti.
I dati non sono soggetti a diffusione potranno essere comunicati esclusivamente a quei soggetti cui tale comunicazione debba essere effettuata in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa
comunitaria, nonché a quei soggetti ai quali la comunicazione debba essere effettuata per dare esecuzione al rapporto contrattuale.
Ogni ulteriore comunicazione di dati a terzi, non in virtù dell’adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria, nonché a quei soggetti ai quali la comunicazione debba essere effettuata per
dare esecuzione al rapporto contrattuale, sarà effettuata solo ed esclusivamente previo consenso scritto.
Al fine di impedire l’accesso non autorizzato da parte di terzi, si adotteranno tutte le misure di sicurezza idonee a prevenire ogni possibile violazione di dati personali.
Ai predetti fini, con la sottoscrizione del contratto, le parti esprimono vicendevolmente il proprio consenso al trattamento dei dati secondo quanto previsto dal Regolamento Europeo 2016/679.


FORO COMPETENTE
Qualora sorgessero controversie in ordine all’interpretazione o all’esecuzione del contratto, sarà competente in via esclusiva il foro di Milano e la legge applicabile sarà quella italiana.


PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO
L’incarico si riterrà perfezionato alla data in cui perverranno, presso la sede di WISCO in via Giulini, 5 – 20900 MONZA (MB), tutti i documenti richiesti nella Lettera di Conferma d’Ordine.
Qualora non si provveda a consegnare i predetti documenti, WISCO S.p.A. si riserva di revocare l’aggiudicazione.
Laddove le dichiarazioni sottoscritte dal CONSULENTE sotto la propria responsabilità e consegnate a WISCO S.p.A. si rivelassero, in tutto o in parte, inesatte e/o mendaci, il contratto si intenderà automaticamente risolto di diritto per inadempimento del CONSULENTE, ai sensi dell’art. 1456, c.c.
Resta inteso che, in aggiunta ai casi già previsti di risoluzione del contratto, ci riserviamo tale possibilità ove dovessero emergere in qualsiasi momento delle situazioni, previste dalle leggi in vigore, di impedimento del rapporto contrattuale.